Tribunale di Monza, Sentenza 19.11.2024, n. 2796
contratti bancari | credito al consumo | cessionaria del credito | avviso Gazzetta Ufficiale | carenza legittimazione sostanziale della cessionaria
Contesto
Con la sentenza del Tribunale di Monza del 19.11.2024 il Giudice ha accertato la carenza di titolarità del credito in capo alla sedicente cessionaria per avere prodotto in causa una serie di documenti che si sono rivelati inidonei a provare il trasferimento del credito dalla finanziaria all’ultima asserita cessionaria.
Dettagli della sentenza
Nel procedimento in oggetto il consumatore è stato difeso dagli avvocati Mirko e Katia Ventura che hanno promosso un’opposizione all’esecuzione dopo la notifica dell’atto di precetto stante il fatto che la cessionaria era priva di titolarità non avendo dimostrato l’esistenza della cessione del credito e che quindi di essere legittimata a proseguire l’intentata esecuzione. Il Giudice con la sentenza ha accolto la domanda del consumatore condannando la cessionaria al pagamento delle spese di giudizio.
Motivazioni
Con la sentenza emessa dal Tribunale di Monza del 19.11.2024 è stata accertata la carenza di legittimazione attiva, sostanziale e processuale di Ifis NPL Servicing S.p.A. e, per essa, di Ifis NPL Investing S.p.A..
Si riassumono i punti salienti della sentenza:
– l’avviso in GU non costituisce prova della cessione perché è stato depositato su istanza della SOLA Ifis NPL Investing S.p.A. e non CONGIUNTAMENTE con la cedente;
– tutti i requisiti indicati nell’avviso in GU sono CUMULATIVI e nel caso di specie non è stato rispettato il PUNTO E) che richiama i crediti indicati nella LISTA AMANTEA;
– la dichiarazione della mandataria non ha valore probatorio perché contiene SOLO affermazioni A FAVORE della cedente ed è firmata SOLO dalla dirigente di MB CREDIT SOTUTIONS S.P.A.;
– la messa in mora non è stata accompagnata dalla prova di SPEDIZIONE;
– il numero NDG riportato nelle comunicazioni della cedente e della cessionaria non hanno valore per la mancanza di un richiamo al CONTRATTO DI FINANZIAMENTO quale fonte dell’obbligazione.
Il Giudice “ACCOGLIE l’opposizione a precetto proposta da parte attrice limitatamente al primo motivo di opposizione e per l’effetto dichiara la nullità del precetto allegato quale doc. 2 da parte attrice (…) CONDANNA parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in euro 4.237, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) come per legge.”.
Conclusione della sentenza
Il Giudice ha accolto la domanda attorea ed ha condannato Ifis NPL Investing S.p.A. e, per essa, Ifis NPL Servicing S.p.A. alle spese di giudizio non avendo alcun potere di recupero del credito.