Corte d’Appello di Venezia, sentenza del 14.7.2022
La legittimazione passiva nei contenziosi pregressi di banca popolare di Vicenza in L.C.A. | Art. 3 del D.L. 99/2017 e il contratto di cessione del 26.6.2017.
Con la sentenza del 14.7.2022, n. 1607 la Corte d’Appello di Venezia ha messo in evidenza che la disciplina applicabile per la individuazione del perimento dei rapporto giuridici trasferiti da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. ad Intesa Sanpaolo S.p.A. è rinvenibile nell’art.3 del D.L. 99/2017 e nel contratto di cessione del 26.6.2017.
Per la Corte sono inclusi nella cessione le controversie relative ad atti e fatti e le relative passività sorte prima della cessione del 26.6.2017 ed esistenti ed in corso di svolgimento alla data di esecuzione dell’accordo di cessione.
Il contratto di cessione del 26.6.2017
La Corte specifica che tra le passività rientrano anche le richieste di ripetizione per indebito oggettivo dovendosi intendere tale nozione in senso ampio ed esteso ad altre fattispecie purché inerenti e funzionali all’esercizio dell’ impresa bancaria.
Con il contratto di cessione vengono escluse dalla cessione solo i contenziosi diversi da quelli pregressi senza escludere quelli non attuali e chiusi dopo la cessione medesima.
La Corte sottolinea che l’atto ricognitivo del 19.1.2018 stipulato tra la Banca Popolare di Vicenza S.p.A. ed Intesa Sanpaolo S.p.A. produce i suoi effetti tra le sole parti contraenti e non è opponibile a terzi.
Il D.L. 99/2017 attribuisce efficacia ultra partes alle disposizioni del contratto di cessione del 26.6.2017 ma non agli accordi successivi stipulati tra le parti contraenti, le cui disposizioni non possono modificare le condizioni stabilite dal primo accordo, soprattutto nella disciplina dei rapporti giuridici ed obblighi che coinvolgono la sfera giurifica di soggetti terzi.
Pertanto devono essere considerati rapporti giuridi ceduti i contratti di conto corrente accesi prima della cessione del 26.6.2017 anche se chiusi successivamente nonché le richiesti di ripetizione per indebito oggettivo sorte e scaturenti dai contratti medesimi.
Le criticità dell’ART. 3 DEL D.L. 99/2017
Il decreto legge relativo alla procedura di liquidazione delle banche venete (D.L. 99/2017), prevede l’esclusione dal trasferimento d’azienda delle “controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Tale esclusione impedirebbe ai clienti che non hanno per tempo effettuato la contestazione di far valere il loro diritto di credito nei confronti del creditore, con evidenti problemi di tenuta costituzionale per violazione dei princìpi di uguaglianza, difesa e tutela del risparmio (artt. 3, 24, 47 Cost.).
Poiché l’agevolazione della fuoriuscita dal mercato delle banche non può portare al sacrificio degli interessi costituzionalmente protetti dei clienti, si propone una soluzione che attribuisca portata pienamente interna alla disposizione, valorizzando la disciplina generale sulla cessione d’azienda in tema di responsabilità del creditore nei rapporti esterni per i debiti aziendali (art. 2560, 2 c.c.).